
A Roma il 5 agosto 2025, è stata ottenuta l’approvazione nella Conferenza Unificata, al Conto Termico 3.0. Così, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica adotta un decreto che aggiorna e potenzia il meccanismo di incentivazione per interventi di piccole dimensioni, per l’incremento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici. Il testo prevede un limite di spesa annua di 900 milioni, di cui 400 destinati alle PA e 500 per i privati.
Si tratta di un provvedimento molto atteso, soprattutto dagli enti locali che punta a migliorare l’efficienza degli impianti termici negli edifici. Si tratta di una leva fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e contenere i costi dell’energia. Il decreto ha l’obiettivo di rendere più semplice, accessibile ed efficace uno strumento già esistente per amministrazioni pubbliche, imprese e cittadini.
Ma cos’è il Conto termico? Si tratta di un incentivo statale erogato dal GSE che agevola interventi di incremento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti (interventi tipo 1) e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza (interventi Tipo 2). I primi sono riservati alle pubbliche amministrazioni; gli altri sono estesi a privati ed imprese. Il Conto Termico è un’agevolazione non soggetta a scadenza, infatti, non prevede una detrazione fiscale ma un contributo a fondo perduto e può essere sempre valutata per ogni progetto di efficientamento energetico di abitazioni, edifici adibiti ad attività produttivi e strutture pubbliche.
Come dicevamo, il nuovo decreto semplifica l’accesso al meccanismo, amplia la platea dei beneficiari, aggiorna le tipologie di interventi agevolabili e le spese ammissibili, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e dei prezzi di mercato.
Nel dettaglio, quali sono le novità del Conto Termico 3.0 rispetto al Conto Termico 2.0?La prima è certamente l’accesso all’incentivo che è esteso alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e alle configurazioni di autoconsumo collettivo e l’equiparazione degli enti del terzo settore alle amministrazioni pubbliche. Inoltre, è prevista l’estensione anche agli edifici non residenziali privati degli interventi di efficienza energetica, ad oggi ammessi solo per gli edifici della PA.
Continuando, sono previsti incentivi all’installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e la realizzazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, purché installati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico con impianto a pompe di calore elettriche ed incentivi a sistemi di riscaldamento bivalenti e pompe di calore add-on. Inoltre, il nuovo decreto prevede l’innalzamento dell’incentivo fino al 100% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati su edifici ad uso pubblico di proprietà di piccoli comuni con popolazione fino 15.000 abitanti, per interventi sugli edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del sistema sanitario nazionale. Inoltre, per immobili pubblici è ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici come NZEB, con aumento volumetrico fino al 25% e anche in sito diverso, purché all’interno del medesimo comune e nell’ambito di un “progetto integrato”.
Significativo è l’ampliamento delle spese ammissibili: non solo i costi per la fornitura e posa in opera degli impianti e delle tecnologie oggetto di incentivo, ma anche le spese relative a progettazione, diagnosi energetiche, attestati di prestazione energetica (APE), sistemi di accumulo e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Inoltre, c’è stata una revisione dei massimali di spesa specifici e assoluti per tenere conto dell’evoluzione dei prezzi di mercato.
Per concludere, da quando sarà operativo il Conto termico 3.0? Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), responsabile dell’attuazione del meccanismo, provvederà all’aggiornamento del portale informatico per la presentazione delle richieste entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Chiara Busto